Il fenomeno della tratta di persone: da crimine transnazionale alla perseguibilità davanti alla Corte Penale Internazionale



Abstract

Questo articolo si propone di analizzare il fenomeno della Tratta di persone con particolare riguardo alle definizioni riportate nei protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite stipulati con la Convenzione adottata a Palermo nel 2000. Il fenomeno oggetto di discussione del presente articolo, lungi dall’essere esente da possibili critiche, è stato analizzato secondo la bipartizione tracciata dai suddetti protocolli aggiuntivi, distinguendo quindi tra “trafficking of human beeings” e “smuggling of persons”, rivolgendo l’attenzione agli elementi che caratterizzano le due distinte fattispecie criminose nel diritto internazionale e, in ultimo, andando a sottolineare i punti in comune tra le due condotte , le quali, come vedremo in seguito, sono spesso difficili da inquadrare nell’uno o nell’altro caso, essendo entrambe caratterizzate dalla transnazionalità, dal protrarsi della condotta criminosa nel tempo e dal coinvolgimento di molteplici soggetti nella commissione del reato, creando quella “rete criminale transnazionale” che i protocolli mirano a debellare attraverso la cooperazione giudiziaria internazionale. Inoltre lo scopo del presente scritto è quello di ipotizzare l’intervento della neonata Corte Penale Internazionale, quale strumento fortemente repressivo e di contrasto all’odioso fenomeno della tratta di persone intesa in senso ampio.

Introduzione

Nel corso del XXI secolo la globalizzazione dei mercati e l’enorme divario tra le economie degli stati del cd. Primo mondo rispetto agli stati del terzo mondo hanno contribuito ad accelerare un fenomeno migratorio di massa che è al centro dell’attenzione internazionale, o quantomeno, per ragioni geografiche, uno dei temi più rilevanti per l’Unione Europea. Diversi sono stati nella storia i fenomeni migratori di massa, si pensi ai più risalenti degli abitanti dell’est Europa verso l’America nei primi del ‘900 o a fenomeni più prossimi nella storia come il fenomeno migratorio dall’America del sud agli Stati Uniti, fenomeni che inevitabilmente attraggono la criminalità organizzata; leitmotiv di detti fenomeni è l’enorme gap economico che intercorre tra i paesi d’origine dei migranti ed i tanto agognati paesi d’approdo, visti molto spesso attraverso una patina di idealizzazione, così come spesso riportato dai migranti stessi.[1] Focalizzando la nostra attenzione sulle vittime della tratta di persone non possiamo non accorgerci di come, all’interno di fenomeni caratterizzati da una complessità strutturale tale da rendere difficile anche la più semplice definizione normativa rispettosa del principio di tassatività, vengano lesi i diritti fondamentali dell’individuo. Diritti questi, che nel complesso scenario geopolitico dei paesi interessati dal flusso migratorio, finiscono per rimanere sforniti di una minima tutela, essendo oggi il nord africa e soprattutto la Libia teatro di gravi violazioni dei diritti fondamentali dell’uomo, quali la detenzione nei cosiddetti “lager libici” dove vengono riservati ai migranti in stato di detenzione trattamenti inumani e degradanti, spesso divenendo vittime di tortura e privati del più elementare diritto alla vita e all’integrità fisica.

“Once they left their homeland, they remained homeless, once they left their State, they became stateless; once they were deprived of their human rights, they were rightless, the scum of the earth.”[2]

Trafficking of human beeings e smugglings of migrants, analisi comparatistica

 Dal punto di vista criminologico, si è andata delineando una distinzione netta all’interno del concetto di «traffico di esseri umani» tra trafficking in persons e smuggling of migrants. L’espressione «traffico di esseri umani» è ritenuta infatti espressione onnicomprensiva capace di indicare l’illegale trasferimento e la successiva introduzione, anch’essa illegale, di una o più persone da un luogo ad un altro, all’interno di uno stesso Stato oppure da uno Stato ad un altro, e ciò per fini di lucro; «il fine di lucro è stato individuato o nella mera acquisizione, da parte delle organizzazioni a ciò preposte, del prezzo pattuito per la realizzazione dell’illegale trasferimento, ovvero, e più gravemente, dallo stesso sfruttamento delle persone trasferite, in quanto avviate ai mercati illegali della prostituzione, del lavoro nero e dell’accattonaggio»[3]. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, d’ora in avanti indicata in questo articolo come “Convenzione anti-trafficking”, all’Art 3 lett. A) definisce la tratta di persone come “il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi”.  Così statuendo, l’art. 3 accoglie sia la distinzione fra trafficking of human beeings e smuggling of migrants sia la natura transnazionale del crimine, frutto dell’operare della criminalità organizzata.[4] Salta subito all’occhio del lettore la chiara natura transnazionale dell’illecito in questione che però non funge da scriminante rispetto allo smuggling of migrants, figura criminosa la prima, che può prevedere uno spostamento sia oltre i confini nazionali che all’interno degli stessi. Numerose sono state le critiche nella letteratura giuridica alla definizione di tratta di persone contenuta nel Protocollo “anti-trafficking”, prima fra tutte quella di Salt e Stein (1997) che danno una definizione della tratta di persone come “intermediary part of the global migration business facilitating movement of people between origin and destination country”[5]. Il fenomeno di Trafficking, scrivono gli stessi autori, “may be regarded as the practice of trading ‘illegally’ in the movement of people”[6], ed è definito come un business che comprende e si trasforma in “the trading and systematic movement of people”[7]. Questa definizione alternativa, data prima della stipula della Convenzione di Palermo,  la quale esalta sicuramente il carattere sistematico delle organizzazioni che gestiscono il traffico di persone , non tiene conto della netta linea di demarcazione voluta dalle Nazioni Unite nella stesura dei due Protocolli addizionali “anti-trafficking e anti-smuggling”, in quanto il coinvolgimento di differenti soggetti e la natura transnazionale dell’illecito possono essere comuni ad entrambe le fattispecie di reato.

Donna Hughes[8], similmente a come farà in seguito Williams, definisce il trafficking of human beeings come “any practice that involves moving people within and across local and national borders for the purpose of sexual exploitation”[9]. La scrittrice aggiunge che la tratta può essere realizzata non solo con la forza, la coercizione, la manipolazione, l’inganno e l’abuso di autorità, come nella definizione delle Nazioni Unite, ma anche come risultato di “family pressure, past and present family and community violence, economic deprivation, or other conditions of inequality for women and children”[10]. Questa definizione sottolinea invece il dolo specifico, riportato anche all’Art 3 del protocollo addizionale, rinvenuto nello sfruttamento delle persone vittime di tratta, estendendolo però non solo allo sfruttamento sessuale inteso nel senso datone dalla convenzione, ma anche alla pressione esercitata dalle famiglie dei migranti che spesso inconsapevolmente spingono quest’ultimi a partire sotto il ricatto del cd. “Debito infinito”. Quest’ultimo tratto che a tutta prima può sembrare distintivo tra le due fattispecie finisce invece in certe situazioni per non essere il carattere dirimente tra Trafficking e smuggling of migrants.

Il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, d’ora in poi “protocollo anti smuggling” definisce all’art 3 lett. a) il traffico di migranti come “ il procurare , al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente”. Il carattere della transnazionalità risulta certo anche in questa definizione, rendendo la condotta suscettibile di possibili incomprensioni rispetto la netta divisione tra le due fattispecie tanto desiderata da entrambi I protocolli addizionali. Elemento distintivo risulta essere, nella prospettiva criminologica, il bene giuridico violato dalla condotta stessa. Mentre nel trafficking of human beeings il bene giuridico a cui si appresta tutela è la persona vittima di trafficking, nello smuggling of person risulta essere il rispetto dei confini statali. Le due fattispecie, nonostante l’intenzione del legislatore fosse chiara, avendo questi messo in luce le differenze sostanziali riguardo il bene giuridico violato dalle condotte così come descritte dalle convenzioni, non sempre nella pratica riescono a rimanere entro I confini pensati in sede di stesura dei protocolli. Le due fattispecie così descritte sembrano non tenere in conto l’ipotesi, certo non rara, che dall’iniziale accordo tra le due parti, a causa anche dell’inserimento di terzi soggetti durante la tratta, queste siano sottoposte a violenza, coercizione o altre forme di sfruttamento, tramutando quindi il primitivo reato di smuggling in una forma celata di trafficking of human beeings. Come riportato da Campana-Varese nel loro saggio intitolato “exploitation in Human Trafficking and smuggling” si possono immaginare differenti scenari, che evidenziano come le due fattispecie possano in alcuni casi sovrapporsi. Gli autori esaminano tre differenti scenari: il primo scenario vede il “contratto”, seppur informale, tra smugglers e migrante rispettato e prevede l’assenza dello sfruttamento di quest’ultimo. Il caso sembra rientrare appieno nella definizione di smuggling of persons e quindi non ci soffermeremo nell’analisi di questo scenario[11]. Importante da sottolineare qui è anche il fatto che i soggetti coinvolti nel reato sono soltanto due, potremmo dire parti, identificando nel termine smugglers anche organizzazioni composte da più persone e dall’altro lato l’attore-vittima, ossia il migrante. Elemento fondamentale affinché non si sovrappongano le due fattispecie risulta quindi l’assenza di sfruttamento del migrante, il quale limita la sua partecipazione alla scelta “libera”, sempre che si possa definire libera la scelta di un soggetto in fuga da situazioni economiche disastrose,  senza dover niente di più agli smugglers del prezzo pattuito prima della partenza.

Nel secondo scenario, il trafficante mantiene l’accordo ma il migrante finisce per essere sfruttato nel paese di destinazione. Tuttavia, tale sfruttamento è una conseguenza diretta dello status del migrante come soggetto privo di documenti, piuttosto che come risultato dello smuggling di per sé. È possibile che il prezzo concordato per i servizi inerenti la tratta sia sproporzionatamente superiore al denaro che il migrante ha a sua disposizione prima di iniziare il viaggio. Ciò è più probabile che accada nel caso di un lungo viaggio (ad esempio dall’Africa centrale all’Europa) e / o da un paese con una valuta debole (i servizi di contrabbando hanno spesso un prezzo in valuta forte come euro o dollari USA). Pertanto, il migrante può essere ingannato affinchè paghi una tariffa più alta del miglior prezzo di mercato, ma ciò non implica uno sfruttamento legato al lavoro[12]. Vero è altresì che spesso, al fine di poter pagare il prezzo pattuito, le parti si accordino in una forma di lavoro fino ad esaurimento del debito, mettendo i migranti nelle mani di organizzazioni che partecipano a quella “rete criminale” di cui accennavamo nell’abstract di questo articolo. Questa pratica di accettare una parte di pagamento anticipato prima della partenza e di “accontentarsi” di una seconda tranche di pagamento una volta arrivati a destinazione, spinge inevitabilmente i migranti a cercare lavoro nelle condizioni più accessibili al loro status, vedendo come preferiti il lavoro in nero nei campi del sud Italia ad esempio, o lo sfruttamento della prostituzione nel caso delle donne. Senza addentrarci in quest’ultimo caso, il quale richiederebbe una profonda e ben diversa analisi del fenomeno, ci limitiamo ad accennare che le donne molto spesso vengono tratte in inganno nel loro paese d’origine, venendogli prospettate possibilità lavorative nel campo dell’assistenza privata di anziani, impieghi in centri estetici e simili, fornendogli dei contatti, i quali, il  più delle volte si rivelano gli stessi aguzzini delle future vittime del reato di sfruttamento della prostituzione. La pratica del debito infinito funziona proprio così, si prospetta al migrante l’impressione di aver a sua disposizione una libera scelta e di poter optare per una soluzione di viaggio al di sopra delle proprie possibilità con l’inganno di riuscire a ripagare il debito tramite un lavoro legale, cosa che purtroppo non può avvenire per lo status dei soggetti migranti, impossibilitati ad entrare nel mercato del lavoro legale senza validi documenti. In questo scenario, il migrante acquista due beni diversi contemporaneamente: (a) l’ingresso in un paese per il prezzo X e (b) un prestito spesso pari a X. Entrambe le merci vengono quindi consegnate secondo gli accordi in vigore. Il prestito può avere condizioni altamente sfavorevoli ad esso collegate in modo diretto o indiretto, mentre le condizioni di lavoro di sfruttamento possono essere limitate a un certo periodo di tempo e quindi terminate in base all’accordo. Spesso accade che i migranti illegali guadagnino molto meno dei cittadini nazionali e quindi non riescano a pagare il debito contratto, rimanendo prigionieri delle organizzazioni criminali nel territorio di arrivo[13].

Nel terzo scenario, il trafficante non rispetta l’accordo e il migrante viene sfruttato come diretta conseguenza. Lo sfruttamento può avvenire in vari modi, anche a causa della coercizione o dell’inganno su questi esercitato. In questo scenario, il migrante potrebbe avere ancora alcune opzioni di uscita, ma il costo della loro scelta potrebbe essere troppo alto (ad esempio la prospettiva di una detenzione a lungo termine seguita dall’estradizione). In altri casi, potrebbe non avere alcuna opzione – una situazione che assomiglia molto a un rapimento. Il viaggio può essere iniziato con il pieno consenso del migrante, ma successivamente trasformarsi in un’operazione di tratta in cui il migrante è costretto a lavorare e/o è tenuto in un luogo contro la sua volontà. Dal punto di vista del migrante, questo è un fallimento dello smuggling. Per prima cosa, le informazioni raccolte dal migrante prima del viaggio si sono rivelate inaffidabili. D’altra parte, il risultato è ciò che il trafficante voleva fin dall’inizio: ha ingannato la sua vittima. Per dirla in altre parole, per il migrante il terzo scenario qui riportato rappresenta una transizione dallo smuggling al trafficking[14]. Siamo quindi arrivati alla tesi che si intendeva proporre al lettore, il caso in cui le due fattispecie si sovrappongono data la natura imprevedibile di un accordo all’ombra dell’illegalità che si protrae nel tempo anche nell’ordine di mesi o anni. Numerose sono infatti le testimonianze di migranti che durante la tratta abbiano visto le loro sorti passare da un intermediario ad un altro, senza averne alcuna conoscenza preventiva e senza che lo potessero immaginare. Troppe sono le variabili durante un viaggio senza garanzie che dura per mesi e vede l’attraversamento di differenti nazioni, dall’intervento di trafficanti di esseri umani in combutta con gli smugglers, agli imprigionamenti legati agli spostamenti transnazionali. Non di rado capita, e questo lo si evince dalle numerose interviste dei migranti vittime di tratta, che le stesse forze dell’ordine dei paesi di passaggio si trasformino in torturatori, stupratori e aguzzini dei migranti, chiedendo loro denaro in cambio della libertà o vendendoli al migliore offerente che, purtroppo il più delle volte provvede a mantenerli in una situazione di semi schiavitù celata dalla speranza di continuare il viaggio in cambio di un estorsione di denaro praticata anche tramite l’utilizzo di coercizione e violenza.

Conclusioni

Le definizioni riportate nei protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo hanno il pregio di aver dato per la prima volta una definizione di tratta di persone, distinguendola ulteriormente nei distinti fenomeni di trafficking e smuggling. Tralasciando la critica effettuata nel paragrafo precedente, la quale è servita per dare contezza della complessità del fenomeno migratorio, chi scrive vuole mettere in risalto anche i punti in comune con le previsioni dello Statuto della Corte Penale Internazionale, ipotizzando un suo intervento per la repressione del fenomeno di trafficking da un lato, e delle sue celate forme che possono emergere nei casi di smuggling. Lo Statuto di Roma prevede la competenza della Corte Penale Internazionale all’Art 7 paragrafo 1 lett c) per quanto riguarda la riduzione in schiavitù, definita al paragrafo 2 dello stesso articolo come “l’esercizio su una persona di uno qualsiasi o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini;”. Il richiamo al traffico di persone sembra inteso qui latu sensu , abbracciando entrambe le fattispecie di trafficking e smuggling, nonostante la competenza sia radicata in funzione del diverso reato di schiavitù, perpetrato anche all’interno della condotta di tratta di esseri umani. Abbiamo già visto che non di rado accade che in entrambe le condotte criminose i migranti/vittime della tratta siano sottoposti a condizione di semi schiavitù, essendo soggetti al controllo dei trafficanti attraverso l’uso o la minaccia dell’impiego della forza e della violenza. Il consenso del migrante, inizialmente soggetto attivo nel reato di smuggling, in questi casi diventa irrilevante essendo questi messo in una posizione che non gli consente scelta alcuna se non quella di assecondare i diktat dei trafficanti nella speranza di terminare il viaggio. Dalle testimonianze di alcuni migranti abbiamo anche visto come questi proseguano il loro viaggio sotto il controllo di diversi soggetti, i quali si “appropriano” delle vittime della tratta e che in alcuni casi li vendono al miglior offerente o alle forze dell’ordine dei paesi in cui transitano. Condotta questa che ricalca pericolosamente la richiamata situazione di “esercizio su una persona dell’esercizio dei poteri inerenti al diritto di proprietà”. Sempre il medesimo Art 7 dello Statuto alla lett. e) riporta sotto l’alveo di competenza della CPI l’imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale. Questa situazione è stata più volte tristemente rilevata nei centri di detenzione Libici dove i migranti vengo trattenuti contro la loro volontà in forza di leggi nazionali che non tengono conto dello status di rifugiati che alcuni migranti avrebbero il diritto di richiedere. Le condizioni di queste “prigioni a cielo aperto” sono irrispettose dei più basilari diritti fondamentali dell’individuo, tra i quali il diritto all’integrità fisica ed il più elementare diritto alla vita, venendo sottoposti a condizioni disumane e degradanti, non avendo accesso ad adeguate fonti di acqua potabile né cibo e rimanendo confinati in spazi aperti senza tutela alcuna per la loro salute. Alla lett. f) dello statuto è prevista la competenza ad indagare della Corte anche nei casi di tortura, la quale si rinviene nella condotta descritta nel paragrafo seguente come “ l’infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;” alla lett. g) lo Statuto cita altresì le pratiche di Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; tutte queste definizioni sembrano in qualche modo intersecarsi con le definizioni date nei due protocolli addizionali della convenzione di Palermo ma che non sono mai state oggetto di indagine da parte della CPI. Nel 2017 il Procuratore Generale della Corte Penale Internazionale, Fatou Bensouda, durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva dichiarato la sua intenzione di avviare un’indagine in merito alla situazione delle carceri libiche. Il Procuratore aveva dichiarato: “Secondo fonti credibili, gli stupri, gli omicidii e gli atti di tortura sarebbero all’ordine del giorno e sono rimasta scioccata da queste informazioni che assicurano che la Libia è diventato un mercato per la tratta di esseri umani”. Di conseguenza, la Corte Penale Internazionale “sta seriamente valutando la possibilità di aprire un’inchiesta sui crimini legati ai migranti in territorio libico. Migliaia di migranti, special donne e bambini, sarebbero detenuti ovunque nel paese in condizioni molto spesso disumane. Dobbiamo quindi agire per fermare questo fenomeno”[15].

Puntando il dito contro una situazione sicuritaria che “è considerevolmente peggiorata” da oltre un anno, Fatou Bensouda[16] aveva messo in guardia il Consiglio di sicurezza sui legami tra trafficanti di esseri umani, lo sviluppo del crimine organizzato e le reti terroristiche presenti nel paese. La speranza di chi scrive è quindi quella di vedere al più presto un’indagine effettiva sul territorio, che miri ad arrestare un fenomeno allarmante su scala globale, che coinvolge centinaia di paesi e che frutta un giro di affari dell’ordine di centinaia di milioni l’anno alle reti criminali transnazionali. Proposito questo che necessita però della volontà attiva dei componenti del Consiglio di Sicurezza ONU, in quanto un refferal da parte di questo organo sarebbe l’unica via percorribile per garantire lo svolgimento effettivo di un indagine in paesi che non hanno ratificato la stipula dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

Nazareno Gabriele Patronaggio


[1]Si vedano in proposito le interviste riportate in “Melossi – Stato, devianza e controllo sociale”

[2] Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (Harcourt, Brace, Jovanovich, 1973), pag 267.

[3] P. Scevi, Diritto delle migrazioni. Profili penali, civili ed amministrativi.

 

[4] tratto da L’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E IL DELITTO DI TRATTA DI ESSERI UMANI. SMUGGLING OF MIGRANTS E TRAFFICKING IN PERSONS: LA DISCIPLINA ITALIANA(*)di Luciana Goisis

[5] Salt and Stain Migration as a business: the case of trafficking 1997: pag 467

[6] Ibidem pag 471

[7] ibidem pag 471

[8] Donna M. Hughes è il caporedattore di Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence. È professoressa e detiene la cattedra Eleanor M. e Oscar M. Carlson Endowed in Women’s Studies presso l’Università del Rhode Island. È ricercatrice internazionale sul traffico sessuale e sulle forme di sfruttamento sessuale.

[9] Donna M. Hughes. 2000. “The ‘Natasha’ Trade: The Transnational Shadow Market of Trafficking in Women”, Journal of International Affairs, 53(2000)

[10] ibidem

[11] Campana Varese “Exploitation in human trafficking and smuggling”

[12] Ibidem

[13] Campana Varese “Exploitation in human trafficking and smuggling”

[14] Ibidem

[15] Fatou Bensouda durante un intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

[16] Fatou Bensouda (Banjul, 31 gennaio 1961) è una giurista gambiana.È stata eletta Procuratore capo della Corte penale internazionale, assumendo il mandato il 15 giugno 2012

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