Cogestione delle imprese: un articolo della Costituzione dimenticato



Premessa

In queste settimane si è parlato tanto se riaprire o meno le aziende produttive italiane, molte delle quali sono da più di un mese rimaste chiuse.

Da una parte gli imprenditori non hanno desiderato altro che offrire al mercato i loro prodotti, dall’altra i sindacati, i quali si pensa stiano completando il testo generale riguardante la sicurezza sul lavoro a tutela dei lavoratori.

E questi ultimi?

Gli operai italiani come d’altronde tutti i lavoratori italiani si sono ritrovati davanti ad un grosso e delicato bivio, scegliere se tornare all’interno delle fabbriche o restare a casa lontani dal temuto virus. “Scegliere” è ovviamente un verbo che lascia il tempo che trova dato che la loro scelta sarà meramente frutto delle decisioni pattuite da imprenditori e sindacati.

Art. 46 della Costituzione: Cogestione delle imprese

Eppure questa scelta importante, non solo per i singoli operai ma anche per le loro famiglie, potrebbe essere costituzionalmente frutto di una loro visione sociale ed economica.

Ebbene sì, all’interno della parte I, Diritti e doveri del cittadino, precisamente nel Titolo III – Rapporti economici – (dall’art. 35 all’art. 47 cost.) troviamo l’art.46 che così recita: “Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.”

Ciò prevede forme di negoziazioni obbligatorie che impongano ai sindacati di mantenere la “pace sindacale” e agli imprenditori di non assumere decisioni prima delle trattative con i rappresentanti dei lavoratori. La partecipazione dei lavoratori ad una possibile cogestione è oggi dunque limitata dal contratto collettivo di lavoro che conferisce alle organizzazioni sindacali il diritto di informazione e consultazione sui problemi inerente alle singole imprese.

I nemici storici della cogestione in Italia

Salvi rari casi di cogestione sperimentale, i principali ostacoli all’attuazione di tale articolo della Costituzione sono stati proprio i sindacati confederali in primis e successivamente Confindustria. I primi da una parte cercavano di impedirne la realizzazione poiché ciò avrebbe portato alla chiusura del rapporto classista vigente tra gli imprenditori e gli operai e quindi, in quanto storicamente detentori del ruolo di oppositori a tale rapporto, avrebbero visto disgregare la loro figura politica e sociale. La seconda invece si era dimostrata nettamente contraria perché si sarebbe compromessa l’efficienza economica dell’impresa andando a deteriorare la “pace sociale”. Sembrerebbe più auspicabile pensare che le motivazioni potessero essere state ben altre, dato che una cogestione avrebbe portato, e porterebbe oggi, a delle scelte di mercato frutto di una più vasta pluralità di idee e punti di vista, oltre che di interessi.

Esperienze di cogestione in Italia

Ciò nonostante, inb Italia abbiamo avuto alcuni casi di cogestione. Tra le esperienze sperimentali ricordiamo il caso Olivetti. Alla fine del 1948 venne accordata una bozza di statuto su cui lavorò Franco Fortini, che trasse ispirazione dal progetto Morandi; quest’ultimo era stato ministro dell’industria, dal 1946 al 1947, durante il primo anno del governo De Gasperi. La bozza dunque prevedeva una concessione di poteri consultivi e deliberativi; i secondi riguardarono la ripartizione delle somme destinate ai servizi sociali di assistenza. All’interno dell’impresa Olivetti, oltre ai consueti CGIL, CISL e UIL, vi era Autonomia Aziendale, un sindacato figlio del Movimento di Comunità, partito fondato dallo stesso Adriano Olivetti nel 1955. Questo aveva l’onere di rapportarsi al consiglio di amministrazione avendo la possibilità di condizionarne le manovre attraverso i suoi rappresentanti associati. L’istituzione di cogestione creata da Olivetti nel 1948 morì nel 1971.

Il Mitbestimmung

Non è solo l’Italia a prevedere all’interno della propria Costituzione la cogestione delle imprese. In effetti in Europa esistono diversi Paesi che già da decenni utilizzano all’interno delle proprie imprese il modello di elevazione economica della cogestione, ma la differenza tra il loro e il nostro sta proprio nel non aver dimenticato tale opportunità, oltre le differenze che seguono.

Alcuni ordinamenti prevedono una cogestione con un solo organo, come avviene in Svezia, mentre altri con due, uno esecutivo e uno di controllo; in quest’ultimo ordinamento i lavoratori partecipano ad una vera e propria elezione dalla quale vengono nominati 1/3 dei membri dell’organo di controllo. Altri ancora eleggono la metà dei membri dell’organizzazione di controllo, e nell’indecisione, potenzialmente realizzabile, prevale il voto del presidente che vale il doppio; ne è un esempio il modello tedesco che utilizza il principio del Mitbestimmung (codecisione): la cogestione non è obbligatoria, ma si attiva nel caso in cui i lavoratori o i loro rappresentanti la richiedano, e se è dotata dei requisiti previsti dalla legge non può essere negata dal datore di lavoro.

Pareri politici contrastanti

Riguardo la xogestione vi sono stati pareri divergenti in Italia. Da una parte l’onorevole Martina, ex segretario del partito Democratico, aveva considerato gli operai come “ragione di inceppo e disordine all’interno di un’azienda, piuttosto che strumenti propulsivi e migliorativi della situazione”; al contrario l’onorevole Nobili Tito Oro, deputato dell’Assemblea Costituente, sostenne che l’operaio si sarebbe trasformato da “ceco strumento di lavoro materiale ad elemento consapevole del processo produttivo, desideroso di migliorare l’industria nella collaborazione intelligente, volenterosa e assidua con le dirigenze.”

Conclusione

Che la cogestione possa dunque essere un metodo economico, previsto dalla costituzione, utile al miglioramento delle aziende appare chiaro. Dunque è lecito e più che legittimo chiederci, dato il periodo storico che stiamo vivendo, se questa strategia possa rientrare negli obiettivi futuri , legati al mondo del lavoro e dei rapporti sociali.

 

Federico Di Leonardo

 

Bibliografia

 Diritto pubblico – Roberto Bin e Giovanni Pitruzzella

Ideologia socialista – L’articolo 46 della Costituzione

Le fabbriche di bene – Adriano Olivetti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *