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“Dura lex sed lex”: corso di preparazione alla vita nell’era del giudizio…
L’era in cui non c’è spazio per i diritti umani


 

 

 

Ci avevano preparati. Ci avevano detto che sarebbe arrivata un’era in cui tutti saremmo stati giudicati, e che l’avremmo attesa continuando a fare le nostre cose temporali su questa terra. Nessuno, però, ci aveva detto che nel frattempo ci sarebbero stati dei pre-trial dolorosi quasi quanto le pene raccontate nell’inferno dantesco.

Rapina a mano armata, sequestro di persona, strage e omicidio plurimo. Il nostro Codice di diritto penale, disciplina tali fattispecie di reato inserendole all’interno della cornice del reato penale commissivo comune. Se poi questi profili si perfezionano tutti in capo allo stesso soggetto, cd. autore di reato, rientriamo nell’ambito del concorso di reati.

Inevitabilmente penso al caso Cesare Battisti, uno fra i più recenti affrontato dalla dottrina penalistica italiana. Ma analizziamolo, velocemente e più da vicino, per capire di cosa stiamo parlando.
Abbiamo un uomo processato in Italia per fatti gravissimi di terrorismo e per una sequela di reati che, iniziando dalla rapina, sono confluiti in una serie di omicidi. Dalle ricostruzioni delle indagini e dalla cronaca, sappiamo anche che costui si è costantemente sottratto alla Giurisprudenza italiana dapprima sotto il profilo della partecipazione alle fasi dei procedimenti cercando asilo all’estero e, dopo che questi processi si sono conclusi con una sentenza passata in giudicato, quest’uomo si è continuato a sottrarre all’esecuzione della sentenza scegliendo due Stati – dapprima la Francia, poi il Brasile – che si potessero sottrarre a prospettive di collaborazione internazionale. Perché mai avrebbero dovuto farlo? Il primo, per motivi per lo più legati ad una sensibilità storico – politica che non l’avrebbero portato ad uniformarsi agli altri Stati europei, specie dopo l’esperienza della Rivoluzione Francese e col conseguente sviluppo di una certa tolleranza nei confronti delle estradizioni grazie alla Dottrina Mitterrand. Quanto al secondo, l’estradizione che in Brasile era stata risolutamente negata fino a un certo momento, è stata poi deliberata dalle autorità brasiliane con la promessa, fatta all’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini dal neocandidato alla presidenza, il nazionalista di estrema destra Jair Bolsonaro, qualora avesse vinto le elezioni.

E’ storia di alcuni mesi fa, il suo rientro coatto in Italia ai fini dell’esecuzione della pena nella forma dell’ergastolo. Su questo ergastolo, non ostativo, si sono aperte prospettive di dialogo relative a una rieducazione del condannato. Con l’espressione “risocializzazione del condannato”, qui in Italia, si vuole alludere a prospettive di carattere etico-sociale che, correttamente, non sono coltivate da una Repubblica laica, ma che in questo caso si sono aperte.
Il Diritto Internazionale ci insegna però che esistono dei limiti stabiliti dalle consuetudini internazionali, specialmente in relazione a questo case study che costituisce un chiaro esempio di reato politico. Questo punto accomuna il caso Battisti e altri casi che hanno questo denominatore comune. Il reato politico è quindi un limite alla tradizionale collaborazione tra Stati: se un soggetto viene incriminato per tale genere di reato e ripara presso altro Stato sovrano (nella maggior parte dei casi cercando rifugio per semplificare i processi o per “tutelarsi” rispetto a una persecuzione politica rispetto la quale asserisce di essere stata vittima), interviene una clausola delle convenzioni internazionali secondo cui non esiste un obbligo in se e per sé di collaborazione da parte dello Stato di rifugio. Ciò vale tanto più per l’Italia che, essendo un Paese che rifiuta la pena di morte, non è assolutamente tenuto a collaborare per l’estradizione del condannato in quanto, nell’eventualità, il fatto rappresenterebbe una contraddizione in termini.
Ma, tornando per un attimo al nostro condannato, e al netto degli atti disumani e degradanti da lui perpetrati, siamo sicuri della inoppugnabilità del trattamento a lui riservato?

Al suo rientro in Italia, Battisti è stato rinchiuso nel carcere di Oristano dove non ci sono altri detenuti qualificati come lui, cioè As2 (Alta sicurezza livello 2, ndr). Questo significa che quando scadrà la pena dell’isolamento, lui continuerà a scontare in maniera illegittima la pena se non verrà trasferito in un carcere dove potrà stare con altri individui. Ora, che uno Stato pretenda di eseguire una pena è assolutamente legittimo ma, ammesso e non concesso che ci troviamo di fronte a un criminale senza eguali, questa non deve trasformarsi in una tortura!
L’isolamento è una pena ulteriore che non può andare un giorno oltre la pena comminata. Se non lo spostano da lì, Cesare Battisti – chiamiamolo con nome e cognome – sarà destinato a prolungare una pena a quel punto illegale. Lui deve sicuramente scontare il dovuto, ma è corretto che debba essere sottoposto a un trattamento diverso rispetto agli altri detenuti?
Ed ecco che discende il mio interrogativo di fondo, con annessi vari ed eventuali: che fine ha fatto il rispetto per i diritti umani? Ci sono, forse, al mondo, persone di serie A e persone di serie B?
Non si può liquidare così il problema più generale dell’uscita di Cesare Battisti dal regime dell’emergenza. E quanto agli accusatori, che gridano a squarciagola “Assassino! Deve marcire in galera fino all’ultimo giorno!”, non professano null’altro che una variazione, ripulita e sofisticata, del più noto slogan da stadio “Devi mo-ri-re!”. Ma, soprattutto, mi pongo una domanda e vi apro ad una riflessione: al netto dei più gravi delitti di carattere socio – politico, finanziario, oligarchico, frutto di una deriva populista in corso da un po’ di tempo, oggi, i veri “nemici dell’umanità” si chiamano Battisti?

Giulia Guastella


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