Approvata la riforma della legittima difesa, ecco cosa cambia


Con 201 voti a favore, 38 contrari, 6 astenuti, il 28 Marzo scorso il Senato ha dato il via libero definitivo al ddl recante “modifiche al codice penale in materia di legittima difesa”, promosso dal Ministro Salvini e dedicato ad Ermes Mattielli.1

La nuova legge ha modificato alcuni articoli del codice di procedura penale, del codice civile e principalmente gli artt. 52 e 55 del codice penale, che trattano l’argomento della legittima difesa.

Cosa è la legittima difesa? È una causa di giustificazione che rende lecito un fatto che altrimenti costituirebbe reato, a patto che vengano rispettati dei requisiti, in determinate circostanze di luogo e di fatto. Tralasciando la lunga trattazione dei requisiti, di seguito ci soffermeremo su quali sono, dopo la riforma, le nuove circostanze.

Per capirlo, analizziamo per primo l’art. 52 c.p., indicando i commi cui fa spesso riferimento il nuovo testo di legge ed evidenziando in neretto le modifiche apportate:

image source: Servizi Studi Senato2

 

Comma I = “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Comma II = Nei casi previsti dall’articolo 614 sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Comma III = Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale

Comma IV = Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.”

Notiamo subito che, con l’inserimento dell’avverbio “sempre” all’interno del novellato comma II, viene ristretta in maniera drastica la discrezionalità nell’interpretazione del principio di proporzionalità tra offesa e difesa. Il su menzionato comma, però, si riferisce soltanto alle circostanze della violazione di domicilio, di cui all’art. 614 c.p., e quindi non dovunque. Il principio di proporzionalità sancito dal comma I resta, pertanto, invariato in merito a tutte le altre fattispecie concrete (in città, in campagna, per strada, in discoteca ecc.).

L’altra novità riguarda il nuovo comma IV dell’art. 52 c.p., il quale prevede sempre la sussistenza della legittima difesa nei casi di “intrusione minacciosa”  all’interno delle attività commerciali, professionali o imprenditoriali. Cosa s’intenda per intrusione minacciosa sarà il giudice, caso per caso, a valutarlo.

È opportuno sottolineare che resta in ogni caso valido il principio del libero convincimento da parte del giudice, al quale è rimessa la valutazione dei requisiti per l’accertamento di un’eventuale scriminante, oltre che l’obbligatorietà dell’azione penale da parte dei magistrati requirenti (il PM è tenuto, comunque, ad indagare l’agente affinché si dimostri che la difesa sia stata legittima).

Al contrario di quanto auspicato da alcuni sostenitori di tale riforma, è evidente che coloro i quali invocheranno la legittima difesa verranno inevitabilmente indagati. I procedimenti penali, a tal riguardo, non spariranno. È doveroso ricordare che nel 2014 non ci sono stati procedimenti penali contenenti l’art. 52 c.p., mentre nel 2015 sono stati due e cinque nel 2016.3

Analizziamo ora la modifica introdotta all’art. 55 c.p.

image source: Servizi Studi Senato4 

 

“Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

L’articolo in esame riguarda l’eccesso colposo, ossia quando l’agente supera i limiti posti dalla legittima difesa e tale atto si concreta come delitto colposo.

Il nuovo comma II si ricollega all’art. 52 e rinforza il campo di applicazione della legittima difesa, escludendo di fatto la punibilità per l’eccesso colposo nei confronti di chi compie il fatto “in stato di grave turbamento” (ex art. 61 co. 1 n.5 c.p.) e limitatamente ai casi sanciti dai commi II, III e IV, art. 52, e cioè, come abbiamo già visto, nei casi di violazione di domicilio.

In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso ad “un’arma legittimamente detenuta per la difesa della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui”. Giova specificare che per domicilio si intendono anche le relative appartenenze, tra cui il pianerottolo.5

Ricordiamo che è possibile detenere legittimamente un’arma, anche senza possedere una licenza di porto d’armi. È necessaria una denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato o Carabinieri), rispettando le prescrizioni sancite dalla legge.6

Attualmente, tale denuncia non è necessaria per le armi (ad es. quelle ad aria compressa) la cui energia cinetica dei proiettili non superi i 7,5 Joule. La Lega sta lavorando su una nuova proposta di legge, firmata ad Ottobre dell’anno scorso, che innalzi il limite da 7,5 a 15 Joule (in Europa, l’Italia ha il limite più basso, seguita dalla Repubblica Ceca con 16 Joule7). Ci si chiede se rendendo più semplice l’acquisto di armi non letali da 15 Joule, i cittadini preferiscano utilizzare quest’ultime per difendersi, al fine di ridurre l’acquisto di armi vere.

L’art. 3 della nuova legge modifica anche l’art. 165 c.p. prevedendo che, per i reati dell’art. 624-bis c.p. (furto in abitazione o furto con strappo, anche detto “scippo”), la sospensione condizionale della pena venga concessa previo “pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa”.

Inoltre, l’art. 7 modifica l’art. 2044 c.c. ed esclude la responsabilità civile per chi si sia legittimamente difeso ex art. 52, commi II, III e IV c.p., (il quale, ad esempio, non sarà più tenuto a risarcire il ladro entrato in casa), oltre che il patrocinio gratuito a favore della persona offesa nei cui confronti sia disposta l’archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere.

Sono state inasprite le pene massime per il furto e la rapina (i cc.dd. reati predatori), per l’approfondimento delle quali si rimanda agli artt. 4-5-6.

Infine, l’art. 9 della nuova legge inserisce nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, all’art. 132-bis “formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi”, tra i processi ai quali è assicurata la priorità assoluta, la nuova lettera a-ter) che si riferisce ai “delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52 e 55 c.p.”.

Prima di concludere, è essenziale sottolineare che la proporzionalità è un principio fondamentale, al pari del buon senso, e dovrebbe animare qualsiasi tipo di azione e interpretazione.

Si consiglia la lettura del testo completo (composto di soli 9 articoli).

Testo originale al link:

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLMESS/0/1106857/index.html?part=ddlmess_ddlmess1-articolato_articolato1

Francesco Russo

sitografia

1 Vicenzatoday:  http://www.vicenzatoday.it/politica/legittima-difesa-salvini-ermes-mattielli.html, consultato il 30 Marzo 2019

2Servizio Studi Senato: nota breve 58/1, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1106675/index.html?part=dossier_dossier1

3 ibidem

4 ibidem

5sentenza del 20 febbraio 2018, n. 8090, Corte di Cassazione, sezione I penale.

6 legge n.110 del 18 Aprile 1975 e successive modifiche.

7 R.Pettinelli, armi libere o trappolone per la lega?, https://www.armietiro.it/pdl-armi-libere-o-trappolone-per-la-lega-10683, consulato il 28 Marzo 2019.

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