Il Ddl “spazza-corrotti”: tutte le novità introdotte dalla nuova legge. 1


Alla fine di un percorso lungo sei mesi, il 24 settembre 2018, il Governo ha presentato alla camera il primo disegno di legge denominato dal M5s “spazza-corrotti”, il cui nome ufficiale è: “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. 

Link al documento integrale: http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1189-B.18PDL0040420.pdf

A seguito di un lungo iter parlamentare, il Senato aveva prodotto un solo emendamento, ossia l’esclusione della lettera “r” dell’art.1, emendamento approvato a sorpresa in votazione segreta con 36 franchi tiratori. 

Il provvedimento, poi, era approdato per il voto finale alla Camera il 18 dicembre 2018, giorno in cui il Parlamento ha definitivamente approvato il testo con 429 presenti, 410 votanti (maggioranza 206), 304 voti a favore, 106 contrari e 19 astenuti. 

I partiti politici che hanno votato a favore sono stati M5s e Lega. Hanno votato contro, invece, Pd e Leu. Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno scelto l’astensione.

In attesa della promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e della pubblicazione nella G.U., analizziamo i punti salienti di questa riforma, tanto voluta dal Ministro della Giustizia, avv. Bonafede.

Il testo prevede importanti modifiche sia al codice penale che a quello civile. Quali sono quindi le novità introdotte dalla nuova legge? 

  • il reato di corruzione tra privati sarà, d’ora in poi, a procedibilità d’ufficio (e non a querela di parte). 
  • Le pene per i reati di corruzione aumentano. Il minimo passa da uno a tre anni ed il massimo da sei ad otto anni di reclusione;
  • I soggetti che compiranno i reati di corruzione potranno pentirsi entro sei mesi dalla commissione ma solo riguardo ai reati che non sono ancora oggetto di indagine da parte del PM e previa restituzione del maltolto, e a patto che non vi sia stata premeditazione. 
  • La prescrizione verrà annullata dopo la sentenza di primo e secondo grado, sia essa di condanna o di assoluzione. Tale modifica, però, entrerà in vigore nel 2020. 
  • Nessun beneficio penitenziario (salvi i casi in cui vi sia collaborazione di giustizia) per chi ottiene il patteggiamento oppure una sospensione condizionale della pena.
  • Vigerà la non punibilità di chi denuncia o di chi fornisce prove utili all’individuazioni di corrotti.
  • La prescrizione del reato o l’amnistia non annulleranno più l’eventuale confisca già comminata.
  • Verrà introdotta la possibilità dell’utilizzo dell’agente sotto copertura (come già previsto dalla convenzione ONU di Merida, ratificata dall’Italia nel 2005 ma mai attuata). L’agente sotto copertura, o agente infiltrato, è un ufficiale di Polizia Giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), non punibile penalmente durante l’adempimento del suo dovere (ai sensi dell’art. 51 c.p.), il quale, sotto mentite spoglie, cerca di individuare i colpevoli di determinati reati, infiltrandosi talvolta come membro attivo all’interno di determinate organizzazioni criminali. È importante, però, distinguerlo dall’agente provocatore, figura peraltro vietata nel nostro ordinamento giuridico. Fino ad oggi, i reati per i quali era previsto tale “infiltrato” erano: prostituzione, droga, pedofilia, pornografia, criminalità organizzata e terrorismo internazionale. Con la nuova normativa, l’agente sotto copertura potrà operare anche all’interno della Pubblica Amministrazione. 
  • Si allargherà l’uso dei trojan nelle intercettazioni, ovvero dei “captatori informatici”, che potranno essere installati su dispositivi elettronici portatili, nei procedimenti per delitti contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
  • Chi finanzia o fa donazioni ad un partito dovrà farlo pubblicamente, esclusivamente dall’Italia, e online oltre i 500 euro. È prevista, inoltre, la pubblicazione del certificato penale e del curriculum vitae di chi si candiderà nei partiti politici e nelle liste civiche. Le cooperative non potranno più finanziare i partiti. 
  • Verrà introdotto il cd. DASPO, a vita, o comunque per un minimo che parte da cinque anni, per i condannati in via definitiva per reati di corruzione, vale a dire l’interdizione dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali ed il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per quanto riguarda invece i soggetti privati (e quindi gli imprenditori). Tale misura era già stata promossa da Renzi nel 2015, il quale però, in quasi tre anni di governo, non è riuscito a farla diventare legge. 

Con il termine Daspo (acronimo di Divieto di Accedere a manifestazioni SPOrtive), ci si riferisce ad una misura di prevenzione, adottata dal Questore su segnalazione di ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, nei confronti di soggetti pericolosi affinché questi non assistano a determinate manifestazioni sportive. La differenza tra i due provvedimenti risiede nel fatto che la nuova normativa, che va a modificare l’art. 32 quater del Codice Penale, prevede che nei confronti dei corrotti o corruttori vi sia necessariamente una sentenza passata in giudicato. 

I reati per cui sarà prevista tale misura, saranno alcuni tra quelli elencati nel Capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” del Codice penale, di cui, giusto a titolo informativo, elenchiamo le disposizioni: 

Peculato (art. 314) = Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis) = Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse , non li destina alle predette finalità.

Concussione (art. 317) = Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. 

Corruzione impropria (art. 318) = Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico impiego, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Corruzione propria (art. 319) = Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. 

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) = il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità

Abuso d’ufficio (art. 323) = il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

I punti non approvati del disegno di legge sono stati invece:

  • l’arresto in flagranza di reati commessi contro la Pubblica Amministrazione non diventa obbligatorio ma resta facoltativo. È opportuno sottolineare che, ai sensi dell’art.380 c.c.p. e ss., i privati cittadini sono legittimati a procedere all’arresto in flagranza solamente per i reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio. Stando così i fatti, l’arresto in flagranza di reati commessi contro la PA resterà facoltà solo degli agenti di polizia giudiziaria. 
  • è stata esclusa anche l’attenuazione della pena per quanto riguarda il peculato.

Spunti di riflessione: 

mafia e corruzione sono due fenomeni coincidenti? 

La prescrizione è una garanzia del cittadino oppure allunga soltanto la durata dei processi penali? 

È giusto escluderla per i reati di corruzione?

Francesco Russo

Fonti:

www.anticorruzione.eu 

www.brocardi.it 

www.camera.it 

www.ilblogdellestelle.it  

www.ilpost.it 

www.studiocataldi.it 


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