Il sequestro della Marinera: 
quando l’enforcement delle sanzioni unilaterali diventa pirateria internazionale 1


Il sequestro della petroliera Marinera (ex Bella 1, IMO 9230880) da parte degli Stati Uniti nell’Atlantico settentrionale solleva interrogativi giuridici di portata fondamentale sul rispetto del diritto internazionale del mare. L’operazione, condotta dal Comando Europeo statunitense con il supporto britannico e giustificata come applicazione di sanzioni contro la “flotta fantasma” che trasporta petrolio venezuelano e iraniano, poggia su presupposti giuridici controversi e su una ricostruzione fattuale fornita esclusivamente da fonti americane. Un’analisi approfondita alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 rivela come l’azione possa configurarsi quale atto di pirateria internazionale mascherato da legittimo enforcement.

La questione cruciale dello status della nave: fonti contrastanti

La legittimità dell’abbordaggio dipende interamente dalla qualificazione della nave come “stateless” (priva di nazionalità) al momento dell’intervento della Guardia Costiera americana. Secondo l’articolo 92 dell’UNCLOS, le navi battono bandiera di un solo Stato e sono sottoposte in alto mare alla sua giurisdizione esclusiva. Solo le navi prive di nazionalità o quelle che utilizzano bandiere “di convenienza” possono essere assimilate a navi stateless e quindi sottoposte alla giurisdizione di qualsiasi Stato.

Gli Stati Uniti sostengono che la Bella 1 navigava sotto una “falsa bandiera della Guyana”, rendendola di fatto apolide e quindi abbordabile. Il New York Times riporta che “American officials said the Guyana flag that the Bella 1 was registered under was fake”, giustificando così l’intervento della Guardia Costiera nel Mar dei Caraibi il 20 dicembre 2025. Anche la stampa italiana, come il Corriere della Sera, citando le fonti americane, scrive che “per la Guardia Costiera la nave batteva una falsa bandiera nazionale (ufficialmente risultava registrata in Guyana), atto contrario alle norme internazionali di navigazione”.

L’assenza di fonti indipendenti sulla falsità della bandiera

È cruciale sottolineare che tutte le affermazioni sulla presunta falsità della registrazione in Guyana provengono esclusivamente da dichiarazioni di funzionari americani o da organi collegati all’operazione di sequestro. Non esistono, nelle fonti disponibili, documenti ufficiali del governo della Guyana o comunicati della Maritime Administration Department (MARAD) della Guyana che confermino direttamente la falsità della registrazione. La presunta conferma del MARAD citata da fonti secondarie non risulta verificabile attraverso documentazione primaria accessibile.

Significativamente, i database marittimi internazionali indipendenti presentano informazioni contraddittorie che smentiscono la narrativa americana. VesselFinder, uno dei principali sistemi di tracking marittimo, registra ancora oggi la nave Bella 1 (IMO 9230880, MMSI 750350205) come “currently sailing under the flag of Guyana” con callsign 8RAL2. Anche MyShipTracking conferma che la nave “is sailing under the flag of [GY] Guyana”. MarineTraffic, l’altro principale database di tracking marittimo globale, mostra invece la nave con il nuovo nome Marinera e riporta che “is sailing under the flag of Russia”, confermando il cambio di bandiera effettuato il 31 dicembre 2025. Questa discrepanza tra database evidenzia tutt’al più poca chiarezza nella transizione tra le registrazioni.

La tempistica sospetta e il cambio di bandiera sotto coercizione

La cronologia degli eventi solleva ulteriori dubbi sulla legittimità dell’azione americana. La Bella 1 è stata intercettata dalla Guardia Costiera statunitense il 20 dicembre 2025 e inseguita per oltre due settimane attraverso l’Atlantico. Durante l’inseguimento, l’equipaggio ha dipinto una bandiera russa sulla fiancata dello scafo e ha comunicato via radio di navigare sotto autorità russa. Il 24 dicembre 2025, il Ministero dei Trasporti russo ha rilasciato un permesso temporaneo di navigazione sotto bandiera della Federazione Russa.

Il 31 dicembre 2025, mentre la nave era ancora in fuga e sotto pressione militare americana, le autorità di Mosca hanno emesso una nota diplomatica al Dipartimento di Stato confermando il cambio di nome da Bella 1 a Marinera e la registrazione definitiva nel registro navale russo con porto di immatricolazione a Sochi. A quel punto, la Russia ha inviato un sottomarino e altre unità militari per scortare la nave, dimostrando l’esercizio effettivo della giurisdizione statale.

Gli Stati Uniti hanno quindi proceduto al sequestro sostenendo che la registrazione russa era stata ottenuta “temporaneamente” e che quindi la nave rimaneva stateless. Questa posizione è però incompatibile con il diritto internazionale del mare, che non prevede alcun potere degli Stati terzi di contestare la validità delle registrazioni operate da altri Stati sovrani.

Il principio del genuine link e i limiti alla sua invocazione

L’articolo 91 dell’UNCLOS richiede che deve esistere un collegamento effettivo (genuine link) tra lo Stato e la nave, con particolare riferimento all’esercizio della giurisdizione amministrativa, tecnica e sociale. Questo requisito è stato introdotto per limitare il fenomeno delle “bandiere ombra” utilizzate per evasione fiscale, aggiramento delle norme sul lavoro marittimo e violazione degli standard di sicurezza.

Tuttavia, la giurisprudenza del Tribunale internazionale per il diritto del mare ha chiarito inequivocabilmente che spetta esclusivamente allo Stato di bandiera determinare i requisiti per la registrazione, e che Stati terzi non possono contestare la validità di tale registrazione. Nel caso Saiga (Saint Vincent e Grenadine contro Guinea, 1999), il Tribunale ha concluso che non si poteva disconoscere il diritto della nave di battere bandiera di Saint Vincent, respingendo l’argomento della Guinea che rivendicava giurisdizione sulla base di una presunta falsa bandiera e stabilendo che l’esistenza della nazionalità della nave deve essere determinata in base alla legge dello Stato di bandiera, e che altri Stati non possono contestare tale determinazione per negare i diritti dello Stato di bandiera ai sensi dell’UNCLOS.

Nel caso della Marinera, la Russia ha dimostrato l’esistenza di un collegamento effettivo inviando unità militari a scortare la nave e rilasciando documentazione formale di registrazione. Anche ammettendo l’esistenza di dubbi sul genuine link con la Guyana nelle fasi precedenti, gli Stati Uniti non avevano alcun titolo giuridico per sindacare tale questione, che attiene esclusivamente ai rapporti tra lo Stato di bandiera e la nave.

Le navi stateless e la presunzione di bandiera

L’articolo 110 dell’UNCLOS autorizza le navi da guerra a procedere al controllo (right of visit) di navi mercantili straniere solo in casi tassativi: sospetto di pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni non autorizzate, o se la nave è priva di nazionalità. La disciplina delle navi stateless prevede che esse siano soggette alla giurisdizione di tutti gli Stati, ma la qualificazione come stateless richiede prove concrete e non può basarsi su mere affermazioni unilaterali.

Gli indizi di mancanza di nazionalità includono documentazione di bordo carente o contraddittoria, cambio di bandiera (reflagging) attuato in corso di navigazione, esistenza di diverse scritte removibili sul nome della nave. Tuttavia, la presunzione opera a favore della bandiera inalberata dalla nave, e spetta a chi contesta tale nazionalità fornire prove concrete della sua falsità. Nel caso della Marinera/Bella 1, gli Stati Uniti non hanno prodotto alcuna documentazione ufficiale della Guyana che smentisse la registrazione, limitandosi a dichiarazioni dei propri funzionari-

Il regime giuridico delle sanzioni unilaterali

Nel diritto internazionale contemporaneo, il potere di disporre misure coercitive con efficacia erga omnes spetta esclusivamente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta. Le sanzioni unilaterali imposte da singoli Stati, anche se potenti come gli Stati Uniti, non sono vincolanti per Stati terzi e non possono legittimare l’uso della forza in alto mare.

Il Consiglio per i diritti umani ha ripetutamente condannato le misure coercitive unilaterali come incompatibili con il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite e i principi che governano le relazioni pacifiche tra Stati. Le sanzioni americane contro il Venezuela e l’Iran, per quanto estese attraverso la “extraterritorialità” delle leggi statunitensi, rimangono misure di diritto interno prive di riconoscimento universale. La loro applicazione mediante l’uso della forza contro navi di Stati terzi in acque internazionali costituisce una violazione del principio della sovrana uguaglianza degli Stati e della libertà dei mari.

La configurabilità come pirateria internazionale

L’articolo 101 dell’UNCLOS definisce pirateria “ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati” in alto mare o in luoghi fuori dalla giurisdizione di qualsiasi Stato. La dottrina tradizionale ha interpretato il requisito dei “fini privati” come elemento distintivo che esclude gli atti compiuti da navi militari o governative nell’esercizio di funzioni pubbliche.

Tuttavia, questa interpretazione classica presuppone che lo Stato agisca nell’ambito delle proprie competenze internazionalmente riconosciute. Quando uno Stato usa la forza in violazione dell’UNCLOS e in assenza di qualsiasi base giuridica internazionale, l’atto perde la sua natura di esercizio legittimo di funzioni pubbliche. Il sequestro della Marinera presenta, ad avviso di chi scrive, tutti gli elementi materiali della pirateria: atto illecito di violenza e sequestro, commesso in alto mare, contro una nave che – secondo i database marittimi indipendenti e la registrazione russa – batteva bandiera di uno Stato sovrano.

La circostanza che l’azione sia stata compiuta per imporre sanzioni economiche unilaterali – e quindi per perseguire interessi politici ed economici specifici degli Stati Uniti – non elimina la natura illecita dell’atto. Come dichiarato esplicitamente dal Segretario di Stato Marco Rubio, gli Stati Uniti intendono “forzare la mano” al Venezuela perché il Paese ha solo poche settimane prima di diventare insolvente senza la vendita delle riserve petrolifere. Si tratta quindi di coercizione economica perseguita mediante uso unilaterale della forza navale in acque internazionali.

La dottrina della forza come unica regola

La dichiarazione del consigliere presidenziale Stephen Miller rappresenta l’esplicita teorizzazione di un nuovo paradigma delle relazioni internazionali: “Viviamo in un mondo in cui si può parlare quanto si vuole di etichetta internazionale e di regole, ma il mondo reale è governato dalla forza, dal potere e dalla capacità di imporli”. Questa affermazione costituisce una pericolosa negazione dell’ordine giuridico internazionale faticosamente costruito dopo la Seconda guerra mondiale attraverso la Carta delle Nazioni Unite e i successivi trattati multilaterali. Né, parimenti, può considerarsi giuridicamente accettabile l’affermazione del ministro degli esteri Tajani, secondo cui “quello che dice il diritto internazionale è importante, ma fino a un certo punto”.

Se ogni Stato potesse sequestrare navi altrui in alto mare sulla base di proprie valutazioni unilaterali sulla legittimità della bandiera e per imporre proprie sanzioni domestiche, il principio della libertà di navigazione cesserebbe di esistere. L’articolo 87 dell’UNCLOS, che sancisce la libertà dell’alto mare come principio fondamentale, verrebbe svuotato di significato. Il diritto del mare tornerebbe a una logica hobbesiana di pura forza, in cui prevale chi dispone della maggiore potenza militare.

Le implicazioni per l’ordine internazionale

La pirateria è stata storicamente definita come hostis humani generis (nemico del genere umano) proprio perché minaccia la sicurezza dei traffici marittimi e l’ordine internazionale. L’articolo 105 dell’UNCLOS riconosce la giurisdizione universale sulla pirateria, consentendo a qualsiasi Stato di sequestrare navi pirata mediante navi militari. La pirateria costituisce uno dei crimini internazionali più gravi, come riconosciuto dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU nella risoluzione 1976/2011, nella quale la pirateria è stata appellata “crimine a giurisdizione universale”.

Il caso della Marinera presenta l’inquietante paradosso di uno Stato che, nel pretendere di applicare proprie sanzioni unilaterali attraverso la forza navale in acque internazionali, compie esattamente quegli “atti illeciti di violenza o di sequestro” che l’articolo 101 della Convenzione qualifica come pirateria. Il fatto che le uniche prove della presunta falsità della bandiera provengano da dichiarazioni degli stessi soggetti che hanno condotto il sequestro, in contrasto con i dati dei database marittimi indipendenti, aggrava ulteriormente la violazione.

Come dichiarato esplicitamente dal Ministero dei Trasporti russo, “nelle acque in alto mare vige un regime di libertà di navigazione e nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro navi debitamente registrate nelle giurisdizioni di altri Stati”. L’abbordaggio della Marinera rappresenta un atto “arbitrario a danno di navi di altri Paesi in alto mare” e una “grave violazione del diritto internazionale”.

Paradossalmente, gli Stati Uniti potrebbero aver commesso proprio quel crimine internazionale a giurisdizione universale che l’intera comunità internazionale ha il dovere di reprimere. La mancanza di reazioni da parte degli altri Stati membri dell’UNCLOS di fronte a questa violazione costituisce un pericoloso precedente che mina le fondamenta stesse del diritto del mare e del multilateralismo giuridico.

Nicola Romana
docente di Diritto della navigazione e dei trasporti, Università degli studi di Palermo

 


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Un commento su “Il sequestro della Marinera: 
quando l’enforcement delle sanzioni unilaterali diventa pirateria internazionale

  • Enzo

    Esemplifico, professore Romana, lo stato di diritto negli ultimi giorni, con un detto siciliana che la dice lunga sulla saggezza dei nostri avi, vissuti tra una dominazione ed una occupazione: “Attacca u sceccu unni voli u pattini”!, che sta ad indicare che su ogni cosa, anche illegale, decide chi è il più forte ( e non chi ha anche ragione)!